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Voglio accertare la nullità del mio matrimonio: cosa devo fare?

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Gelsomino Del Guercio - pubblicato il 20/12/22
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Dal parroco alla diocesi, sino al libello: ecco quali sono i primi passi da compiere per procedere con la nullità matrimoniale

Quali sono i primi passi da compiere se una coppia decide di chiedere l'annullamento del proprio matrimonio celebrato in chiesa? Ci sono tre passaggi, che possiamo definire tre livelli di "consulenze" da seguire: lo spiega bene il volume "La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco" a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (Ancora editrice)

Primo passo: il parroco

Può essere anzitutto frequente il caso in cui la persona interessata si rivolga al suo parroco o ad altro sacerdote conosciuto, poiché con questi ha maggiore confidenza e facilità ad esprimere la propria situazione familiare. Nel nuovo regolamento di procedura varato dalla Riforma di Papa Francesco si accenna a questi operatori: «La stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall’Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall’Ordinario del luogo» (art. 3, primo capoverso).

Discusión pareja

Ascolto ed equilibrio

Queste persone dovrebbero appurare prima di tutto se non vi sia più la possibilità di risolvere la crisi coniugale ed offrire quindi un adeguato supporto spirituale; inoltre, se richiesto o opportuno, dovrebbero rendersi disponibili a un primo ascolto per iniziare a valutare se sorgano dubbi significativi circa la validità del matrimonio.

Queste persone che per prime sono coinvolte in un’opera di consulenza dovranno offrire un parere equilibrato e, là dove ve ne siano i presupposti, inviare ad un livello di consulenza più specializzato.

Secondo passo: la diocesi

Ecco quindi un secondo possibile livello di consulenza: quello rappresentato da organismi o personale specializzato in questo ambito. Sempre nella Riforma si afferma: «La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio» (art. 3, secondo capoverso).

Si tratta quindi di persone/consulenti preparati nel diritto matrimoniale, oltre che provvisti di particolare sensibilità pastorale. Di fatto tale servizio già da tempo viene svolto in diverse diocesi, soprattutto da parte di sacerdoti esperti in diritto canonico o mansionari di qualche ufficio di curia; oppure da parte di consulenti canonici, anche laici, che operano nei consultori familiari; si tratta quindi oggi di estendere tale servizio in tutte le Chiese particolari o di organizzarlo ancora meglio.

Motivi di nullità

In questo secondo livello di analisi della vicenda matrimoniale si entrerà più in profondità, cercando di precisare se in realtà emergano motivi e prove sufficienti per introdurre una causa di nullità; non si tratta certamente di esprimere già una sentenza, ma di evidenziare se esiste quel fumus boni iuris che permette di non avviare in modo azzardato una causa di nullità. Si tratta di un servizio al quale i fedeli possano rivolgersi senza grande incomodo e in modo assolutamente gratuito.

Informazioni precise

Alla fine di questa consulenza dovrà essere espresso un parere preciso (benché non insindacabile) circa la possibilità o meno di procedere in una causa di nullità, offrendo quindi, in caso positivo, le debite indicazioni per proseguire nel cammino, ossia generalmente quella di affidarsi o a un patrono stabile o a un avvocato di fiducia; inoltre potrebbe essere utile fornire sinteticamente all’interessato alcune informazioni circa la procedura che la causa seguirà, i tempi e i costi previsti.

Terzo passo: il legale

Un terzo livello di consulenza, ma come detto potrebbe anche essere l’unico, è quello rappresentato dall’avvocato, che poi avrebbe anche competenza e titolo a patrocinare la causa. Tale figura è prevista e regolata nei cann. 1481-1490, distinguendo fra «procuratore» (persona incaricata di rappresentare legalmente la parte in giudizio) e «avvocato» (persona che consiglia, assiste e difende la parte durante il processo): di solito però è una medesima persona che ricopre entrambi i ruoli.

Consenso dei coniugi

Dunque la figura dell’avvocato rappresenta un po’ l’anello finale della consulenza, quello in cui definitivamente si decide per l’introduzione della causa, approntando quanto necessario. È ciò che sostanzialmente richiama RP (Regolamento di Procedura) 4: «L’indagine pastorale raccoglie gli elementi utili per l’eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d’accordo nel chiedere la nullità»; il fatto di appurare quale sia la posizione dell’altro coniuge può servire per raccogliere ulteriori elementi per la causa o anche per verificare l’eventualità, oggi ammessa, che a promuovere la causa siano entrambi i coniugi, anche in vista di percorrere la cosiddetta via più breve davanti al vescovo (cf art. 5 [= cann. 1683-1687 MIDI]), se la causa presenta evidenti motivi di nullità.

Il libello

La consulenza per annullare il proprio matrimonio religioso, che si conclude con la decisione di introdurre la causa, approda quindi alla stesura del libello. Ossia della domanda ufficiale con cui la parte, assistita dal suo patrono, chiede al tribunale competente di avviare una causa di nullità sul suo matrimonio, indicando brevemente i tratti della vicenda matrimoniale e puntualizzando quelli che sono ritenuti i motivi per cui si ritiene vi sia una nullità. Così infatti indica RP 5: «Raccolti tutti gli elementi, l’indagine si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale».

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