La Camera ha dato il primo via libera al disegno di legge sul fine vita: 253 Sì, 117 No, un solo astenuto. Il testo, licenziato dalle commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera lo scorso 9 dicembre e poi approdato in Aula dopo una serie di rinvii, ora passa all'esame del Senato.
Non cambia la sostanza
Il ddl sul fine vita è stato però modificato rispetto alla versione originaria durante l’iter in commissione, subendo alcune modifiche anche nel corso delle votazioni da parte dell’Assemblea. Ma l’asse portante del provvedimento è rimasto immutato, scrive La Stampa (10 marzo), ovvero si riconosce l’eutanasia. Quindi è consentita la morte volontaria medicalmente assistita, che viene equiparata alla morte naturale.
Obiezione di coscienza e non punibilità dei medici
Tra le novità più importanti apportate al testo base originario, invece, c’è l’introduzione dell’obiezione di coscienza per medici e personale sanitario.
Un’altra modifica riguarda l’articolo sulla non punibilità dei medici: è confermata una sorta di “sanatoria” per i condannati anche con sentenza di terzo grado per aver aiutato una persona a morire, ma vengono “ammorbidite” le condizioni, inizialmente più dettagliate e stringenti.
Come si richiede il suicidio assistito
Un’altra novità della legge riguarda le condizioni per poter accedere all’eutanasia, frutto di una lunga e delicata mediazione tra i relatori, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), e le forze di centrodestra. Che tuttavia sono rimaste sempre contrarie alla legge sia in commissione che in Aula.
Il vincolo delle cure palliative
Può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, evidenzia sempre La Stampa, la persona che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata. E che sia stata previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte.
Le condizioni psico-fisiche da rispettare
Secondo la legge sull'eutanasia approvata alla Camera, tale persona deve trovarsi nelle seguenti concomitanti condizioni: essere affetta da una patologia irreversibile e con prognosi infausta oppure essere portatrice di una condizione clinica irreversibile, che cagioni sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili. E ancora essere tenuta in vita da trattamenti sanitari di sostegno vitale, la cui interruzione provocherebbe il decesso del paziente. La patologia deve essere attestata dal medico curante o dal medico specialista. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento.
Il parere del Comitato di valutazione clinica
Il medico deve redigere un rapporto dettagliato e documentato sulle condizioni cliniche e psicologiche del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la scelta e se ricorrono i requisiti del suicidio assistito lo inoltra al Comitato di valutazione clinica, strutture che vanno istituite presso le aziende sanitarie locali.
Morte assistita possibile anche in casa
Una volta che il Comitato per la valutazione clinica ha dato parere favorevole, il medico richiedente lo trasmette alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento. Che, a sua volta, dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge presso il domicilio del paziente. Laddove ciò non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.
La legge sull'eutanasia approvata alla Camera, prevede che il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.