L'espressione “difetto di forma” viene in genere utilizzata nel mondo giuridico, soprattutto nelle cause e nei contratti.
Ci sono forme che sono requisito di validità, e quindi la loro carenza è una causa di nullità.
Ad esempio, l'acquisto di una casa si realizza mediante un accordo di volontà tra il venditore e il compratore – è un contratto -, ma ha come requisito di forma che si realizzi una scrittura pubblica davanti a un notaio.
Se non fosse così non avrebbe validità legale, e non l'avrebbe per un difetto di forma.
Matrimonio
Tra i sacramenti, quanto detto riguarda uno di loro, il matrimonio, perché oltre a un sacramento è un contratto – molto speciale, ma comunque un contratto.
La Chiesa ha stabilito, insieme al consenso degli sposi – che è quello che realizza propriamente il sacramento –, alcuni requisiti formali, senza i quali il matrimonio sarebbe nullo. In questi casi, si parla di nullità “per difetto di forma”.
Un esempio si ritrova nel canone 1108 §1 del Codice di Diritto Canonico, che inizia così:
Ecco una galleria fotografica per conoscere i difetti di forma nel caso del matrimonio:
Le parole sono essenziali in un sacramento
Negli altri sacramenti non si usa l'espressione “difetto di forma”, e non è perché “la forma” sia priva di importanza, anzi.
Per forma, in un sacramento, si intendono le parole con cui il ministro realizza il sacramento. È quindi un elemento assolutamente essenziale.
È praticamente impossibile che non si pronuncino parole, per cui un errore in queste viene definito “forma invalida” e non “difetto di forma”.
La forma, insieme alla realtà sensibile a cui si applicano le parole – la cosiddetta “materia” -, all'idoneità del ministro e a quella di chi riceve il sacramento sono gli elementi essenziali di un sacramento, senza i quali non ci sarebbe.
Oltre a questi quattro elementi, si potrebbe però obiettare, si stabiliscono cerimonie e altri requisiti formali. È così, ma la loro carenza non rende nullo il sacramento.
In questa situazione, il sacramento sarebbe illecito, ma non invalido.
Battesimo
Quanto al Battesimo, i requisiti di validità sono facili da rispettare, ed è difficile sbagliarsi con la forma: “Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”.
Può verificarsi un errore nelle parole che non alteri il significato, e in questo caso il Battesimo potrebbe considerarsi valido, ma sarebbe bene eliminare i dubbi ricorrendo al vescovado o alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del Vaticano.
È anche possibile che i problemi non derivino dal Battesimo in sé, ma dalla sua registrazione.
Com'è noto, i Battesimi vengono registrati in un libro parrocchiale, il che è necessario per ricevere in futuro altri sacramenti come la Cresima, il matrimonio o l'ordine sacerdotale.
Se la cerimonia del Battesimo si svolge come stabilito, in parrocchia, il parroco stesso si incarica di registrarlo.
In altri casi si registra comunque, ma si chiedono prove del fatto che sia stato realizzato. Se non ci sono stati testimoni e manca qualsiasi altra forma di provarlo, dev'essere realizzato di nuovo.
Visto che non si può ribattezzare chi è già battezzato, però, si fa condizionalmente. La formula impiegata in questo modo sarebbe: “Se non sei battezzato, io ti battezzo...”