Mai violare il segreto della confessione, mai confondere questo sacramento con consigli degni di uno psicologo, e sopratutto mai negare l’assoluzione, a patto che il penitente rifletta sul suo agire.
Sono i tre suggerimenti del cardinale Mauro Piacenza, Penitenziere Maggiore di Santa Romana Chiesa, per un’efficace sacramento della Confessione. Il cardinale ne ha parlato con Angela Ambrogetti di Aci Stampa (15 ottobre).
«La natura del sacramento della Riconciliazione - spiega il cardinale Piacenza - consiste nell’incontro personale del peccatore con il Padre Misericordioso. L’oggetto del sacramento è il perdono dei peccati, la riconciliazione con Dio e con la Chiesa e la restituzione della dignità filiale in forza della redenzione operata da Gesù Cristo. L’insegnamento della Chiesa circa la Confessione è sinteticamente presentato nel Catechismo della Chiesa Cattolica che, al n. 1422 riprende il n. 11 della Lumen Gentium del Vaticano II e dal canone 959 del Codice di Diritto Canonico».
Il cardinale Piacenza premette che la confessione non ha nulla a che vedere con una seduta dallo psicologo. «E’essenziale sottolineare che il sacramento della Riconciliazione. Essendo un atto di culto, non può e non deve essere confuso con una seduta psicologica o una forma di counselling. In quanto atto sacramentale, tale sacramento deve essere tutelato in nome della libertà di religione e ogni ingerenza deve essere ritenuta illegittima e lesiva dei diritti della coscienza».
Per essere tutelato, il sacramento deve muoversi intorno ad un “patto segreto” tra il confessore e il confessato.
«Tutto quanto detto in confessione - afferma Penitenziere Maggiore - cioè dal momento in cui ha inizio questo atto di culto con il segno della croce e il momento in cui termina o con la assoluzione, o con la assoluzione negata, è sotto sigillo assolutamente inviolabile. Tutte le informazioni riferite in confessione sono “sigillate” perché date a Dio solo, per cui non sono nella disponibilità del sacerdote confessore (cf canoni 983-984 CIC; 733-734 CCEO). Anche nel caso specifico in cui, durante la confessione, per esempio un minore riveli di aver subito abusi, il colloquio deve rimanere, per sua natura, sempre e comunque sigillato. Ciò non toglie che il confessore raccomandi vivamente al minore stesso di denunciare l’abuso ai genitori, agli educatori, alla polizia».
L’assoluzione, prosegue il cardinale Piacenza, non va negata. Ci sono però alcuni aspetti da considerare.
«Se il confessore non ha alcun dubbio sulle disposizioni del penitente e questi chiede la assoluzione - dichiara il cardinale ad Aci Stampa - essa non può essere negata né differita (cf can. 980). Esiste certamente il dovere di riparare ad una ingiustizia perpetrata e di impegnarsi sinceramente ad evitae che l’abuso si ripeta, ricorrendo, se necessario, ad un aiuto competente. Ma questi doveri gravi legati al percorso di conversione non comportano la autodenuncia. Il confessore dovrà comunque invitare il penitente ad una riflessione più profonda e a valutare le conseguenze del suo agire, soprattutto quando un’altra persona sia stata sospettata o condannata ingiustamente».