Obbligo di vaccinazione anti covid, il Governatorato pubblica una nota di chiarimento. E precisa che le Norme a tutela dei lavoratori vaticani vanno intese “come uno strumento che in nessun caso ha natura sanzionatoria o punitiva”
La vaccinazione contro il covid è su base volontaria in Vaticano. Ma la Santa Sede prevede per chi si rifiuta, «conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro».
Lo stabilisce il Decreto in materia di emergenza sanitaria pubblica dell’8 febbraio 2021. A firmarlo è il presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano, il cardinale Giuseppe Bertello.
Il discusso articolo 6
All’articolo 6, comma due, si legge che «il lavoratore che senza comprovate ragioni di salute rifiuti di sottoporvisi (agli accertamenti sanitari preventivi o a una profilassi che preveda la somministrazione di un vaccino “a tutela della salute dei cittadini, dei residenti, dei lavoratori e della comunità di lavoro“, ndr) è soggetto» alle responsabilità e conseguenze previste dal Rescritto Ex Audientia SS.MI.
“Conseguenze di diverso grado”
Il Rescritto prevede che «il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti preventivi o periodici previsti e agli accertamenti sanitari d’ufficio, nonché la rinuncia alla prosecuzione dell’accertamento preventivo, periodico o d’ufficio già iniziato, comportano per i dipendenti conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Per i candidati all’assunzione, ciò equivale alla rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro» (Agi, 18 febbraio).
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Il chiarimento del Vaticano
Nel pomeriggio del 19 febbraio, il Governatorato del Vaticano, in una nota, ha ridimensionato sul rischio licenziamento per chi non fa il vaccino.
Il Decreto dell’8 febbraio 2021 in materia di emergenza sanitaria, si legge nella nota del Governatorato, «è stato emanato per dare una risposta normativa urgente alla primaria esigenza di salvaguardare e garantire la salute ed il benessere della comunità di lavoro, dei cittadini e dei residenti nello Stato della Città del Vaticano».
In particolare la disposizione «riguarda tutte le misure idonee dirette a prevenire, controllare e contrastare situazioni eccezionali di emergenza sanitaria pubblica. E vengono diffusamente indicati tutti gli strumenti per una adeguata e proporzionale risposta al rischio sanitario».
Tra le misure c’è il ricorso alla vaccinazione
Tra queste misure, su indicazione dell’Autorità sanitaria dello Stato, può essere ritenuto necessario «il ricorso alla vaccinazione per determinati contesti». Come «in attività lavorative inerenti il pubblico servizio, i rapporti con terzi o rischiose per la sicurezza della comunità di lavoro».
Quindi, osserva il Governatorato del Vaticano, rifiutare la vaccinazione anti covid «può costituire un rischio per se, per gli altri e per l’ambiente lavorativo».
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“Soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro”
Per tale motivo «la salvaguardia della comunità può prevedere, per colui che rifiuti la vaccinazione in assenza di motivi sanitari, l’adozione di misure che da una parte minimizzino il pericolo in questione. E dall’altra consentano di trovare comunque soluzioni alternative per lo svolgimento del lavoro da parte dell’interessato».
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Le norme per la tutela dei lavoratori che si applicheranno
La nota del Governatorato richiama alle preesistenti Norme per la tutela della dignità della persona e dei suoi diritti fondamentali da osservarsi negli accertamenti sanitari in vista dell’assunzione del personale e durante il rapporto di lavoro. E alle Norme a tutela dei dipendenti affetti da particolari gravi patologie o in particolari condizioni psicofisiche del 18 novembre 2011.
Queste norme devono quindi ritenersi «come uno strumento che in nessun caso ha natura sanzionatoria o punitiva». Che piuttosto è «destinato a consentire una risposta flessibile e proporzionata al bilanciamento tra la tutela sanitaria della collettività e la libertà di scelta individuale, senza porre in essere alcuna forma repressiva nei confronti del lavoratore».
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