Rovesciata una prima sentenza che apriva all’adozione di un bambino nato in Russia con la maternità surrogata. Protagonista una coppia del MoliseUna coppia non può riconoscere un figlio come suo se il bimbo è stato generato senza alcun legame biologico con i due aspiranti genitori e grazie ad una madre surrogata.
Lo ha stabilito la Corte dei diritti umani di Strasburgo che, ribaltando un pronunciamento della stessa corte del 27 gennaio 2015, ha dato un colpo alle pratiche di “utero in affitto” affermando che l’Italia non ha violato il diritto di una coppia sposata negando la possibilità di riconoscere come proprio figlio un bambino nato in Russia da madre surrogata (Il Messaggero, 25 gennaio).
Ricostruiamo la delicata vicenda, che da oltre sei anni sta alimentando il dibattito sulla cosiddetta maternità surrogata.
L’UTERO IN AFFITTO IN RUSSIA
Protagonista è una coppia di coniugi molisani, del paesino di Colletorto, che nel 2010, dopo aver invano tentato di utilizzare la fecondazione in vitro, decisero di diventare genitori attraverso un programma di maternità surrogata. Per farlo si rivolsero alla società Rosjurconsulting situata in Russia, dove la pratica è legale.
“INFORMAZIONI FALSE”
Qui, il 27 febbraio 2011 nacque quello che avrebbe dovuto essere il loro pargolo, ed è qui, più precisamente a Mosca, che i due coniugi sono stati registrati come i genitori del bambino. Questo fino all’aprile del 2011, quando, dopo aver ottenuto la necessaria documentazione per far rientro in Italia, la coppia si è ritrovata nell’impossibilità di registrare la nascita in Italia in quanto la documentazione “conteneva informazioni false”, e in più, un mese dopo circa, si è ritrovata a fronteggiare un accusa per “false attestazioni in atti dello stato civile” (Il Quotidiano del Molise, 25 gennaio).
L’INTERVENTO DEL TRIBUNALE
Tutto questo, coadiuvato da un successivo esame del Dna da cui non risulta alcun legame biologico tra padre e figlio, spinse il Tribunale Minori di Campobasso ad avviare la procedura per l’affidamento del piccolo, dal momento che, ai sensi del diritto italiano, era in stato abbandonato. Successivamente il piccolo venne prima posto in una casa d’accoglienza, escludendo qualsiasi contatto con i coniugi di Colletorto, e poi, nel gennaio 2013, dato in affidato a genitori adottivi.
LA PRIMA SENTENZA DELLA CORTE
A far chiarezza sulla vicenda arrivò, nel gennaio 2015 la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, una sentenza che, così come specificato, non riguarda la questione delle madri surrogate, ma la decisione dei tribunali italiani di allontanare il bambino e affidarlo ai servizi sociali, che costituisce una violazione del diritto al rispetto della vita familiare e privata.
“IMMEDIATO PERICOLO”
Nel caso dei coniugi di Colletorto la Corte ha ribadito che l’allontanamento di un bambino dall’ambiente familiare “è una misura estrema, che potrebbe essere giustificata solo in caso di immediato pericolo per il bambino”. Allo stesso tempo, ponendo al centro della sentenza il primario interesse del bambino, i giudici hanno ribadito che la violazione subita dai coniugi “non deve essere intesa come un obbligo dello Stato italiano a restituire il bambino alla coppia”, questo perché “il piccolo ha indubbiamente sviluppato dei legami emotivi con la famiglia d’accoglienza attuale con cui vive dal 2013”.
LA MULTA
L’unico obbligo per l’Italia è stato quello di pagare ai coniugi molisani 20mila euro per danni morali, contro i 100mila richiesti, e 10mila euro per le spese processuali sostenute. Nonostante la prima bocciatura, lo Stato decise di impugnare la sentenza, sulla quale è appunto arrivata da Strasburgo la nuova decisione che di fatto ha dato un colpo di spugna a quella emessa due anni prima.
LA SECONDA SENTENZA DELLA CORTE
I giudici della Corte di Strasburgo hanno infatti stabilito che se le autorità italiane “avessero accettato di lasciare il bambino con la coppia, dandogli la possibilità di divenirne i genitori adottivi, questo sarebbe equivalso a legalizzare una situazione creata dalla coppia in violazione di importanti leggi nazionali”, tra cui quella che regola le adozioni.
La Corte di Strasburgo ritiene quindi legittimo “il desiderio delle autorità italiane di riaffermare l’esclusivo diritto dello Stato di riconoscere una relazione genitori-figli solo in presenza di un legame genetico o di un’adozione legale”.
DIGNITA’ DELLA DONNA E DEL BAMBINO
Massimo Gandolfini, presidente del Comitato “Difendiamo i nostri figli” commenta positivamente il pronunciamento di Strasburgo: «Penso che sia davvero una sentenza storica che condanna definitivamente una pratica incivile e abominevole: l’utero in affitto. Quindi ribadisce un concetto fondamentale: i bambini non si comprano, i bambini non sono merce che si va ad acquistare al supermercato. Quindi pone al centro la dignità della donna, che non deve essere vista come una sorta di macchina che serve per realizzare desideri altrui, e mette ancora di più al centro la dignità del bambino, che ha il diritto di avere un padre e una madre» (Radio Vaticana, 25 gennaio).
DUE PIETRE MILIARI
Gandolfini si augura che la sentenza rafforzi un cammino anti-utero in affitto che l’Europa sta compiendo. «Me lo auguro anche perché c’era già stata una votazione da parte del Consiglio d’Europa sulla proposta De Sutter di legalizzare negli Stati europei l’utero in affitto; quella proposta era stata bocciata. Per cui questo evento e l’ultimo della Corte europea, sono due pietre miliari dal punto di vista del Diritto europeo».
“VENUTI MENO I PRESUPPOSTI”
«Con questa sentenza» commenta Vincenzo Bassi, rappresentante del Forum delle famiglie presso la Fafce – Federazione europea delle associazioni familiari. «vengono meno i presupposti politici e giuridici per introdurre anche surrettiziamente nell’ordinamento italiano, l’utero in affitto, una pratica da combattere a tutti i livelli fino alla messa al bando a livello internazionale».