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Dalla colf alla gestione di un bar, il primo vademecum per parroci

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Vatican Insider - pubblicato il 25/11/16
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Chi paga la colf del parroco? Un prete può gestire un bar? Che fare con l’organizzazione di pellegrinaggi e gite fuori porta «mordi e fuggi»? Le campane della parrocchia con quale intensità devono suonare per non richiedere la «sordina»? Quanto può trattenere il parroco per sè dalle offerte dei fedeli? Arriva il primo manuale pratico per parroci. Un vero e proprio vademecum nel quale don Antonio Interguglielmi, cappellano della Rai, vice direttore dell’ufficio amministrativo e direttore dell’ufficio per le aggregazioni laicali e le confraternite del Vicariato di Roma, spiega con tanto di schemi e tabelle la complicatissima gestione delle parrocchie.  

Consigli più che preziosi visto che un parroco che «dimostri negligenza nell’amministrazione dei beni o nella gestione economica molto grave» può essere rimosso. «Amministrare la parrocchia oggi in Italia» – edito dalla Libreria Editrice Vaticana – non lascia nulla al caso, affrontando ogni dettaglio della gestione manageriale con tanto di esempi pratici laddove la normativa è di difficile interpretazione.  

Le parrocchie possono organizzare iniziative turistiche «in via occasionale e senza fini di lucro senza dover acquisire autorizzazione amministrativa». In tal caso tra i consigli utili, si invita il parroco o un delegato di fiducia a controllare «lo stato d’uso del pullman» e, se si riscontrano «anche dal semplice esame visivo» delle mancanze sulla sicurezza, comunicarle subito alla ditta del noleggio.  

La parrocchia può gestire direttamente un bar. Le regole e le autorizzazioni da richiedere sono tante e tali che l’attività viene sconsigliata: «Svolgere attività commerciale comporta un ulteriore carico di lavoro per il parroco e significa sottrarre tempo prezioso alla finalità principale delle nostre parrocchie».  

Attenzione alla musica pop in parrocchia. Documento della Congregazione per il Culto divino alla mano, il manuale di don Interguglielmi ricorda che «quando l’esecuzione della musica sacra avviene durante una celebrazione dovrà attenersi al ritmo e alle modalità proprie della stessa. La Congregazione precisa che non è mai legittimo programmare in un chiesa l’esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica o contemporanea, di alto livello o popolare». Se poi un concerto è proposto dagli organizzatori diversi dall’ente ecclesiastico che officia la chiesa, spetterà all’ordinario accordare la concessione per modum actus ed è soggetto alla normativa sugli spettacoli. L’entrata deve comunque essere «libera e gratuita».  

Il manuale avverte che si tratta di un argomento spinoso «molto trattato e con tante e diverse posizioni, talvolta contraddittorie». Per chiarezza si rimanda alla regolamentazione del suono della campane della Cei ma l’invito è a «conoscere anche la legislazione e la giurisprudenza dello Stato italiano poiché molto spesso i cittadini ricorrono all’autorità perchè si ritengono disturbati da suono dei campanili delle nostre chiese. Il numero di sentenze è molto abbondante». Si mettono in guardia i parroci che «in sede civile in alcune sentenze il suono delle campane ha assunto rilievo anche come eventuale causa di lesione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato».  

«Sono purtroppo sempre più numerose le richieste di volersi cancellare dal registro dei battezzati della parrocchia», prende atto il manuale che ricorda che «è obbligatorio, sia dal punti di vista della normativa canonica che di quella civile, procedere all’annotazione, a margine dell’atto di battesimo, della volontà dell’interessato di non fare più parte della Chiesa cattolica». Sul nome del richiedente deve essere garantita massima riservatezza, «compresi i familiari del richiedente».  

Parrocchie ed enti ecclesiastici possono promuovere lotterie e pesche di beneficenza. Le procedure sono alquanto farraginose: «Alla luce della natura commerciale di questi strumenti di finanziamento e della complessità degli adempimenti previsti, occorre valutare con molta attenzione l’opportunità che un ente e, a maggior ragione una parrocchia, adotti queste iniziative».  

Se un parroco non si dimostra manager capace, di fronte a prove schiaccianti e gravi di cattiva amministrazione può essere silurato. Lo prevede il codice canonico. «La procedura di rimozione – spiega il manuale edito dalla Lev – complessa e lunga spesso viene evitata con un fraterno invito del vescovo diocesano al sacerdote di lasciare l’incarico di parroco». 

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