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I diritti delle coppie omosessuali in Italia? Già esistono!

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Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 13/02/16
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Diritti per le coppie omosessuali e possibilità di adottare un bambino: una novità esclusiva del ddl Cirinnà? Sembra proprio di no. Perché in Italia esiste già un’ampia e documentata legislazione anche a tutela delle coppie non eterosessuali.

Insomma, se è realmente l’amore, come vanno ripetendo ormai da settimane i sostenitori del mondo Lgbt, il collante di una coppia a prescindere dall’orientamento sessuale, allora la nuova legge sulle unioni civili si può considerare persino una forzatura che maschera altri obiettivi. E vi spieghiamo il perché.

LA TUTELA DELLA COPPIA

In Italia ai conviventi, dello stesso sesso o di sessi diversi, sono riconosciuti i diritti e i doveri relativi alla sanità, alle carceri, alla locazione, ai risarcimenti. Non esiste un problema di tutela dei conviventi in quanto legge o giurisprudenza li stanno già tutelando (La Nuova Bussola Quotidiana, 11 febbraio).

FAMIGLIA E CONVIVENZA

La norma che rappresenta la base formale per il riconoscimento di molti diritti dei conviventi è rappresentata dal DPR n.223/1989 (approvazione del regolamento anagrafico della popolazione residente) che parifica le famiglie alle convivenze, stabilendo che «l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza»; addirittura precisa che «l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza».

NORME PRO COPPIE GAY

Ma sempre spulciando il dossier de La Nuova Bussola Quotidiana, le norme che tutelano le convivenze anche tra persone dello stesso sesso sono diverse: ad esempio l’art. 3 Legge n.91/1999 in materia di trapianti di organi stabilisce che all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte, i medici forniscono informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto nonché sulla natura e sulle circostanze del prelievo, al coniuge non separato o al convivente; Legge n.53/2000 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, riconosce ad ogni lavoratore il diritto a permessi retribuiti per decesso o grave infermità del coniuge, del parente entro il secondo grado e del convivente.

CONSULTORI E TESTAMENTO

E ancora la legge n.405/1975 Istituzione dei consultori familiari, prevede l’assistenza della famiglia e della coppia (e dunque dei conviventi); la Corte di Cassazione con sentenza n.2988/1999 ha riconosciuto al convivente la risarcibilità del danno patrimoniale in caso di morte del convivente provocata da fatto ingiusto altrui; Art. 411 codice civile le disposizioni testamentarie in favore del convivente amministratore di sostegno sono valide.

CATTIVA CONDOTTA DEL CONIUGE

Importanti sono anche gli Art. 342bis e 342ter codice civile: prevedono che quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente il giudice può disporre l’allontanamento da casa, prescrivendo il divieto di avvicinarsi ecc. Complessivamente sono 15 le norme citate a tutela dei diritti di una coppia convivente (sia etero che omosessuale).

CASA, SOSTEGNO, PROCESSI

In tempi non sospetti anche La Repubblica (gennaio 2013) evidenziava in un articolo che la materia successoria e perfino la pensione di reversibilità non sono negati ai conviventi gay. Come si chiede il giornalista e sociologo Giuliano Guzzo, sul suo blog (gennaio 2013): «dov’è il fantomatico “vuoto legislativo”?».

Visto che le coppie di fatto godono già oggi, per citarne alcuni, dei diritti di stipulare di accordi di convivenza per interessi meritevoli di tutela [ex art. 1322 cc], di successione nel contratto di locazione a seguito della morte del titolare a favore del convivente [Cfr. C.C. sent. n. 404/1988], di vista in carcere al partner [Cfr. D.P.R 30 n. 230 del 2000], di nomina di amministratore di sostegno [artt. 408 e 417 cc], di astensione dalla testimonianza in sede penale [art. 199, terzo comma, c.p.p.], di proporre domanda di grazia [art. 680 c.p.].

ADOZIONE GIA’ POSSIBILE

Ma andiamo oltre. E vediamo come in realtà, anche se lo dicono in pochi, l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali sia già possibile in Italia. Insomma la stepchild tanto decantata dai sostenitori della Cirinnà, è tutt’altro che un’assoluta novità.

LE MODIFICHE ALLA LEGGE 184

In Italia esistono già alcune sentenze che, fanno riferimento all’articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che regola le adozioni in casi particolari.  L’articolo 5 del ddl Cirinnà si intitola, alla lettera, “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184”. La modifica prevista alla legge sulle adozioni è la seguente: «All’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo la parola: «coniuge» sono inserite le seguenti: «o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» e dopo le parole: «e dell’altro coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» (Vita.it, 20 gennaio 2016).

14 ADOZIONI DI COPPIE GAY

In Italia esistono già alcune sentenze che, facendo riferimento all’articolo 44 lettera d) della legge 184, poi modificata nel 2001, hanno disposto l’adozione da parte della convivente del figlio della madre biologica, all’interno di una coppia convivente omosessuale. «Sono 14, almeno fino al 31 dicembre 2015, quando sono andata in pensione», spiega sempre a Vita.it Melita Cavallo, ex presidente del Tribunale per i Minori di Roma. «Nella maggior parte dei casi si tratta di due donne, in un caso di una coppia di uomini». Di adozioni con l’articolo 44 d) «se ne sono fatte centinaia, in tutti i tribunali: se non si fosse detto che le due persone in questione sono conviventi sarebbe andato tutto liscio. Ma il giudice non può discriminare in base all’orientamento sessuale, lo dice la Costituzione».

4 RAGIONI

Per capire come sia possibile, tecnicamente, basta leggere la sentenza della Corte d’Appello di Roma pubblicata il 23 dicembre, che ravvisa quattro ragioni:

1) come nella legge italiana, per l’adozione in casi speciali, non vi sia divieto di adottare per la persona singola (la condizione del matrimonio è richiesta solo per l’adozione piena o legittimante che non rientra nei casi di adozione particolari previsti dalla legge 184);

2) come non vi siano limitazioni in riferimento all’orientamento sessuale delle persone adottanti;

3) come non sia necessario lo stato di abbandono del bambino per procedere a un’adozione in casi speciali;

4) come sia prioritario valutando se questo sia l’interesse del bambino, «dare una forma legale a ciò che di fatto già sussiste nella realtà della vita quotidiana e delle relazioni familiari» «a tutela del minore stesso», dice la sentenza della Corte d’Appello.

GENITORE BIOLOGICO E MADRE ADEGUATA

Secondo questa sentenza, spiega Cavallo «l’adozione si può fare anche se non c’è convivenza con il genitore biologico e anche in presenza di una madre adeguata. È capitato che una vicina di casa tenesse il bambino perché la madre aveva gravi problemi di salute, poi la madre si sia resa conto di come la vicina fosse considerata dal figlio un punto di riferimento importante e abbia acconsentito all’adozione. anche qui erano due donne, senza legame affettivo. Oppure un medico single che ha adottato un bambino con frequenti ricoveri in ospedale, la madre era single e ha dato consenso. La novità ovviamente è l’elemento della convivenza e della relazione affettiva, ma come dicevo prima il giudice non può discriminare per questo».

QUESTIONE DI COMMI

Cosa cambierebbe quindi con il comma il ddl Cirinnà e con l’introduzione in una legge della stepchild adoption? «Sul piano pratico non cambia nulla», dice Cavallo. «Finora si è lavorato con la lettera d), forse con il ddl si lavorerà di più tramite la lettera b) del comma 44, ma c’è sempre la valutazione, che ritengo opportuno rimanga, senza automatismi. Ho visto differenze nelle situazioni e mi è capitato di vedere un bambino che non accettava la compagna della madre: in quel caso ho disposto un approfondimento con nuove indagini, ci stanno ancora lavorando».

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