Sul disegno di legge Cirinnà, che verrà discusso in parlamento a partire dal 28 gennaio, si alzano, dall’una e dall’altra parte, le barricate. La posta in gioco, secondo i suoi sostenitori, sono i diritti garantiti dalla nostra Costituzione a tutti i cittadini, quale che sia il loro orientamento sessuale; secondo i suoi oppositori, invece, è la salvaguardia dell’identità della famiglia, per la cui difesa è stato indetto, per il 30 gennaio, il cosiddetto “Family day”.
Come spesso accade, nel polverone delle polemiche si trascura di guardare i fatti, in questo caso il testo oggetto della discussione. A costo di apparire pedante, mi sembra perciò importante riferirne, nel modo più oggettivo possibile, il contenuto. Consta di due parti, la prima dedicata solo alle coppie formate da persone dello stesso sesso, la seconda a tutte le convivenze, sia omo che etero.
Comincio dalla seconda parte, che è quella meno discussa. Vi si elencano i diritti dei conviventi, quale che sia il loro orientamento sessuale, quando uno dei due è detenuto (ma, in realtà, già la legge 354 del 1975 prevede la possibilità di colloqui, corrispondenza telefonica al «convivente detenuto», alle stesse condizioni stabilite per il coniuge), in caso di malattia (ma già la legge 91 del 1999 prescrive che i medici devono fornire «informazioni sulle opportunità terapeutiche… al coniuge non separato o al convivente more uxorio»), per quanto riguarda la permanenza nell’abitazione quando uno dei due muore (ma già la Corte Costituzionale, con la sentenza 404 del 1988, ha riconosciuto al convivente more uxorio il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del partner, anche quando sono presenti eredi legittimi). Si regolano anche gli obblighi di mantenimento nel caso di cessazione della convivenza, i casi di nullità e quelli di risoluzione della convivenza (ma su queste cose non c’è nessuna discussione).
I problemi sono dunque tutti legati alla prima parte del disegno di legge. All’art. 1 si istituiscono «le unioni civili tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale». All’art. 2 si parla delle condizioni richieste perché una unione civile venga costituita, nonché dei diversi casi di nullità, per cui si rinvia agli articoli del Codice civile che regolano il matrimonio. E si precisa che coloro che contraggono l’unione possono assumere «un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi». All’art. 3 si stabiliscono i diritti e i doveri di coloro che costituiscono l’unione civile: fedeltà, assistenza morale e materiale, coabitazione, impegno a contribuire, secondo le proprie sostanze, ai bisogni comuni. Anche qui si rimanda a una lunga serie di articoli del Codice civile relativi alla disciplina del matrimonio. E si precisa che «le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi (…), si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile dello stesso sesso». E anche all’art. 4 si rimanda, per le successioni, alla disciplina vigente per il matrimonio. Ne risulta l’estensione ai partner della coppia omosessuale l’estensione del principio della reversibilità della pensione. All’art. 5 si rimanda all’art. 44, comma 1, lettera b), della legge 4 maggio 1983, dove si dice che «i minori possono essere adottati dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge». All’art. 6 si regola l’eventuale scioglimento dell’unione civile, rimandando per intero alla disciplina dello scioglimento dei matrimoni. All’art. 7 si prevede la continuità del matrimonio sotto forma di unione civile ne caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi. All’art. 8 si delega il governo a compiere una serie di misure attuative, e negli art. 9 e 10 si danno indicazioni per la fase attuativa.
Basta una semplice scorsa di questo elenco di norme per capire che si riproduce integralmente la disciplina del matrimonio, facendo dell’unione civile una sua fotocopia. Ciò crea problemi già a livello strettamente giuridico. La Corte costituzionale, con una sentenza del 2010, pur riconoscendo la legittimità dell’esigenza di un riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali come «formazioni sociali», ha esplicitamente escluso «una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio», visto che «l’istituto del matrimonio civile, come previsto nel vigente ordinamento italiano, si riferisce soltanto all’unione stabile tra un uomo e una donna».
Di questa pronunzia, il disegno di legge Cirinnà recepisce, nell’art. 1, la sostituzione dell’espressione «formazione sociale» alla parola «matrimonio». Ma basta questa “foglia di fico” a superare la potenziale incostituzionalità insita nella totale equiparazione tra le due cose?
Se dal piano tecnico-giuridico, poi, si passa a quello sostanziale, è chiaro che la pretesa battaglia per i diritti (seconda parte) in realtà sfonda porte aperte e maschera il reale intento del ddl Cirinnà, che è di rendere puramente nominale la differenza tra unioni civili e matrimonio. Perciò bisogna onestamente riconoscere, senza entrare nel merito delle questioni, che esso non costituisce certo una ragionevole mediazione rispetto a chi invece vuole tenere nettamente distinte le due cose.
Reciprocamente, anche il Family day è oggetto da parte dei suoi critici delle riserve che non si possono sottovalutare. Come dare torto a chi nota che – almeno nella sua edizione precedente – esso è stato più un attacco alle richieste degli omosessuali che non una proposta costruttiva per promuovere la famiglia? E come ignorare che l’Italia, dove più frequente e più forte è suonato in tutti questi anni, da parte della Chiesa, il richiamo ai “valori non negoziabili” in difesa dell’istituto familiare, continua ad essere il fanalino di coda, in Europa, nella garanzia di aiuti concreti da parte dello Stato (aiuti alle madri, asili nido, etc.), anche dopo decenni di presenza dei cattolici al governo? Anche qui c’è qualcosa che non va. La difesa dei princìpi non può essere un alibi per mantenere le cose come sono. Se non si vogliono trasformazioni in senso sbagliato, bisogna andare ben oltre la difesa dell’esistente e battersi per quelle nel senso giusto. La famiglia non sta attendendo l’approvazione del ddl Cirinnà per essere in crisi, lo è già da tempo. Ridurre tutto il problema alla battaglia contro questo testo è un altro modo – opposto e simmetrico – di appioppare una maschera alla realtà.