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Riattribuzione del genere ai transessuali non operati? Sentenza ideologizzata

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Gelsomino Del Guercio - Aleteia - pubblicato il 26/02/15
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Sì del tribunale di Messina al cambio anagrafico dl sesso senza intervento chirurgico. L’avv. Amato (Giuristi per la Vita): ha sbagliato
S.D. mostra con orgoglio la sua carta di identità nuova di zecca: sopra c’è un nome femminile e la dicitura «studentessa». Fino al mese scorso, c’era scritto «studente» e un nome da uomo. Questa ragazzina magra di 21 anni (che ha chiesto di rimanere anonima), studentessa universitaria, è una dei circa 50 mila italiani che soffrono di disforia di genere, che cioè non si riconoscono nel loro sesso di nascita. È la prima però che, in nome del «diritto a una diversa identità di genere» sconnessa dal sesso biologico, ha ottenuto da un Tribunale il cambio di sesso legale senza compiere l’operazione di adeguamento chirurgico: è successo a novembre a Messina (la27esimaora.corriere.it, 24 febbraio).

Finora solo tre Tribunali (Roma dal 1997, Rovereto e Siena nel 2013) avevano garantito il cambio di sesso senza operazione, ma solo per motivi di salute. La sentenza di Messina sostiene invece che esiste un «diritto a una diversa identità di genere» e che «non si può prestare attenzione esclusivamente alla componente biologica». Per il giudice siciliano che ha scritto la sentenza infatti «il fenomeno della transessualità nella società contemporanea è profondamente mutato» e «con l’ausilio delle terapie ormonali e della chirurgia estetica, la fissazione della propria identità di genere spesso prescinde temporaneamente o definitivamente dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari».

UNA LEGGE CHE VA RISPETTATA
La legge 164 del 1982 prescrive che con "una sentenza del tribunale passata in giudicato" si attribuisce "ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali". «Dunque la legge parla chiaro e va rispettata – sentenzia l’avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la vita -. Nessuno vieta loro di operarsi ed effettuare il cambio di sesso all’anagrafe dopo il via libera del tribunale». 

SENTENZA IDEOLOGIZZATA
Amato avverte però: «La sentenza emessa dal tribunale di Messina non è giuridicamente fondata. Si piega alla logica di apparire "politicamente corretta". Si inserisce nel mainstream del pensiero unico ed è sicuramente molto ideologizzata. Diciamo che rientra nella giurisprudenza cosiddetta minoritaria perché ci sono molte altre sentenze che vanno nella direzione opposta». 

"SENZA INTERVENTO, NON CI SONO CERTEZZE SUL GENERE"
Il principio su cui verte quel pronunciamento, sottolinea il giurista cattolico, «è che sono "io" a decidere di sentirmi maschio o femmina, senza cambiare chirurgicamente il sesso. Ma la legge non si poggia sul relativismo assoluto che esprime questo concetto. Non c’è alcun dato certo che possa attestare il pensiero sulla propria identità sessuale di una persona affetta da disforia di genere, a meno che non abbia effettuato l’intervento. Se passasse questo concetto, cioè che "sono io" a sentirmi uomo o donna e solo per questo mi faccio riattribuire il genere anagrafico, salterebbero alcuni concetti importanti». 

PARADOSSI: GLI ESEMPI DI FEMMINICIDIO E QUOTE ROSE
Amato fa l’esempio del femminicidio. «Avviene l’omicidio di una donna. Ma se si sente un uomo a causa della disforia e anagraficamente vuole diventarlo, allora non è più femminicidio? Oppure il femminicidio può essere attribuito anche all’omicidio di uomini che sentono dentro di sé di essere donne?». Altro esempio: le quote rosa. «Sono uomo e mi sento donna. Sto facendo anche i trattamenti ormonali. Allora posso essere una quota rosa e candidarmi come donna alle elezioni? Immaginate la confusione», taglia corto Amato. 

LA CERTEZZA DEL DIRITTO
Dunque, nessun cambiamento della normativa attuale, già di per sé efficace sulla materia. «La certezza del diritto – prosegue il giurista – evidenzia che solo se le condizioni sono irreversibili si può procedere al cambio anagrafico. Prendiamo che sia in corso un trattamento ormonale: fino al giorno in cui il paziente non entra in sala operatoria e si opera, allora si può procedere. Altre forzature, altri capricci del diritto sono pericolosi».    

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