Come si avvia o si richiede un processo di nullità matrimoniale?
I lavori del Sinodo straordinario dei vescovi hanno suscitato ogni tipo di speculazione, commento e voci sulla famiglia. Tra i temi trattati dai Padri sinodali più menzionati dalla stampa, un posto di primo piano è occupato dalla necessità di rendere più accessibile e agile il processo di nullità matrimoniale.
Vale la pena ricordare che non è un tema innovativo, perché già il 27 agosto scorso papa Francesco ha istituito una Commissione per lo studio della semplificazione della procedura di nullità matrimoniale. Ad ogni modo, non c’è nulla di stabilito, e per ottenere dei risultati bisognerà aspettare che questa Commissione presenti proposte concrete, i documenti conclusivi del Sinodo appena conclusosi e della 14ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2015. Nell’attesa di questi risultati, vorremmo rendere note alcune linee generali del processo di nullità matrimoniale in base alla legislazione vigente della Chiesa cattolica.
Il processo di nullità matrimoniale vigente
1. La prima cosa di cui si deve tener conto è il fatto che la nullità matrimoniale non è un “divorzio ecclesiastico”, ma un giudizio in senso stretto, la cui finalità è quella di dichiarare nullo un sacramento tra battezzati (c. 1671) che fin dalle origini ha mancato di validità in base ai requisiti stabiliti nel Codice di Diritto Canonico (CDC).
2. Chi giudica e dove si svolge un processo di nullità matrimoniale? Il vescovo della diocesi è colui che ha la potestà giudiziale tra i suoi fedeli e la esercita attraverso i tribunali ecclesiastici; concretamente, per mezzo del vicario giudiziale e dei giudici. In questo senso, il luogo a cui ci si deve rivolgere per la nullità è il Tribunale Ecclesiastico. Bisogna spiegare che sono 4 i tribunali che godono della potestà per dichiarare nullo un matrimonio: 1. quello del luogo in cui è celebrato il matrimonio, 2. quello del luogo in cui vive il coniuge nei confronti del quale viene presentata la domanda, 3. quello del luogo in cui vive il coniuge che avvia la domanda di nullità e 4. quello del luogo in cui si raccoglie il maggior numero di prove (c. 1673).
3. Attraverso quali istanze passa e quanto dura un processo? Il giudizio di nullità matrimoniale si conclude con una sentenza che può essere “affermativa” (il matrimonio è nullo) o “negativa” (il matrimonio è valido). La sentenza è il risultato del giudizio svolto da un tribunale chiamato di “prima istanza”, che dopo aver emesso questa sentenza la trasmette a un altro tribunale chiamato d’appello, che ha la responsabilità di confermare o meno la sentenza (c. 1682). I processi di nullità matrimoniale devono durare un anno in prima istanza e sei mesi nel tribunale d’appello.
4. Come si avvia o si chiede un processo di nullità matrimoniale? Per avviare un processo è necessario presentare un documento in cui si deve specificare davanti a quale tribunale si introduce la domanda, cosa si chiede e contro chi, i dati e il domicilio del richiedente, del destinatario e i fatti che giustificano la domanda. Oltre al documento devono esserci anche altri requisiti. Vale la pena di specificare che la maggior parte dei tribunali ha una guida che aiuta e facilita la redazione dello scritto (c. 1504).
5. Su cosa si basa la decisione dei giudici di dichiarare valido o nullo un matrimonio? Il Codice di Diritto Canonico (c. 1608) stabilisce che affinché i giudici possano dichiarare nullo un matrimonio devono avere “la certezza morale”, che deriva “dagli atti e da quanto è stato dimostrato” nel processo. La definizione “atti e quanto e stato dimostrato” si riferisce alle prove che le persone coinvolte presentano al giudice (le dichiarazioni delle parti, le dichiarazioni di alcuni testimoni, alcuni documenti e anche alcuni esami psicologici che si effettuano su mandato del giudice) (cc. 1530, 1539, 1547, 1680). In assenza di questa certezza morale, il matrimonio gode del favore del diritto, ovvero il tribunale ha il dovere di dichiarare che il matrimonio è valido.
6. Il processo di nullità matrimoniale ha un costo? Sì, come indica il Codice di Diritto Canonico il vescovo stabilisce i costi giustiziali, che servono a sostenere le spese del processo, come il pagamento del personale del tribunale, dei periti, dei servizi di posta, telefono, spese d’ufficio ecc., anche se le persone che si trovano in situazioni di difficoltà economica possono ottenere la riduzione dei costi processuali. Questi ultimi, in genere, possono essere pagati in varie soluzioni.
7. Dubbi e pareri. Se qualcuno ha argomentazioni valide per sospettare la nullità di un matrimonio può chiedere una consulenza totalmente gratuita nei tribunali ecclesiastici. Se ha dubbi o desidera avere più informazioni sul processo di nullità matrimoniale può rivolgersi al tribunale più vicino.
[Traduzione a cura di Roberta Sciamplicotti]